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Disciplina per lassegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (4)
(BU n. 58, parte prima, del 30-12-96 - GU 17 maggio 1997, n. 20)
L.R. 20 dicembre 1996, n. 96
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Titolo I NORME GENERALI
Art. 01 - Oggetto
1. Sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE con deliberazione del 13 Marzo 1995, la presente legge disciplina lassegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di cui allart. 2.
Art. 02 - Alloggi soggetti alla disciplina regionale
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e cioè a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari.(6)
2. Sono esclusi dallapplicazione della presente legge gli alloggi:
- realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
- di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
3. Le norme di cui al Titolo III della presente legge si applicano altresì agli alloggi di servizio e cioè a quelli per i quali la legge prevede la concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.
4. La Giunta regionale, su proposta dellEnte proprietario, può autorizzare lesclusione dalla applicazione della presente legge degli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati successivamente alla sua entrata in vigore, se le loro caratteristiche o destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie delledilizia residenziale pubblica.
5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause delluso contingente per i quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.
6. Con appositi bandi speciali la Giunta Regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dellart. 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 179.
Titolo 1
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Art. 03 - Bandi concorso
1. Allassegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.
2. Due o più comuni possono accordarsi affinché lefficacia delle graduatoria, ai fini delle assegnazioni degli alloggi, sia intercomunale. In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicano anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avvengono in base ad una graduatoria unica predisposta dalla Commissione comunale, di cui allart. 8, individuata dallaccordo medesimo, mediante integrazione, anche previo sorteggio, delle graduatorie definitive di ciascun comune. (7)
3. Tutti o parte dei comuni del circondario, ove costituito, possono convenzionarsi, ai sensi dellart. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, recante Riforma delle Autonomie Locali, per la predisposizione dei bandi di concorso e per lassegnazione successiva degli alloggi a seguito di graduatoria unica.
3. bis Negli accordi o convenzioni i comuni possono prevedere che nella predisposizione di graduatorie, anche uniche, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per ciascuno dei comuni interessati. (9)
4. La Regione può disporre localizzazioni intercomunali; in tal caso le assegnazioni degli alloggi saranno effettuate dal Comune destinatario delle localizzazioni in base ad ununica graduatoria, predisposta dalla Commissione di cui allart. 8, con le modalità stabilite ai commi 2 e 3bis (10) al secondo comma del presente articolo.
5. Alla predisposizione della graduatoria unica provvede la Commissione che ha formulato la graduatoria relativa al Comune dove sono localizzati gli alloggi da assegnare. Anche indipendentemente da quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i comuni possono accordarsi, ai sensi dellart. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la formazione di graduatorie di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. (8)
6. I bandi di concorso sono emanati, almeno quadriennalmente, non oltre il 1° settembre (2).
7. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati per almeno 30 giorni utili consecutivi allalbo pretorio del Comune e pubblicizzati mediante affissione di manifesti.
8. I Comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi con le opportune forme, tra cui:
- affissione di manifesti nelle sedi decentrate, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi delle A.T.E.R., degli enti pubblici e delle Unità sanitarie locali, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dellinquilinato;
- pubblicazione di avviso sui quotidiani e divulgazione tramite giornali, radio di maggiore ascolto e diffusione locale, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- trasmissione di copia del bando di concorso e della delibera di approvazione alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi competente per territorio;
- trasmissione di copia del bando di concorso al Ministero degli esteri, per linvio alle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- trasmissione del bando di concorso alle varie associazioni di invalidi e handicappati.
9. I Comuni, nellambito dellUfficio Relazioni con il Pubblico, garantiscono, con lapertura di appositi sportelli, un servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre provvidenze per la casa.
Art. 04 - Contenuto del bando di concorso
1. Il bando di concorso deve indicare in particolare:
- i requisiti per laccesso allEdilizia Residenziale Pubblica prescritti dal successivo art. 5;
- le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;
- i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati allestero;
- le modalità ed i tempi di aggiornamento della graduatoria iniziale.
2. Per i lavoratori emigrati allestero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nellarea europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.
3. La Giunta regionale delibera, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, gli schemi tipo dei bandi di concorso, compresi i bandi speciali di cui allart. 17 ed il modulo tipo di domanda. Gli schemi e i bandi emanati si conformano alle norme sulla semplificazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (7)
Art. 05 - Requisiti per concorrere allassegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
1. Per la partecipazione al bando di concorso per lassegnazione è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Agli effetti della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.
5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h) della Tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dellassegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dallart. 36 per il requisito relativo al reddito.
6. Particolari requisiti aggiuntivi a quelli previsti nella Tabella A possono essere stabiliti in relazione allassegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.
7. Le modificazioni della Tabella A sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale. Il limite di reddito di cui alla lettera f) della Tabella A è aggiornato ogni biennio con deliberazione del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni del CIPE o, in mancanza, sulla base della valutazione assoluta dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 06 - Presentazione delle domande
1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al Comune di residenza o al Comune dove si svolge lattività lavorativa, nei termini indicati dal bando, deve indicare:
- la cittadinanza nonché la residenza del richiedente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi dellart. 5, secondo comma, o ai sensi dellart. 5, terzo comma, con i dati anagrafici, di lavoro e di reddito di ciascun componente;
- il reddito complessivo del nucleo familiare di cui al precedente punto b);
- lubicazione, la consistenza ed il proprietario dellalloggio occupato;
- ogni altro elemento utile ai fini dellattribuzione di punteggi e della formazione della graduatoria;
- il luogo in cui dovranno farsi al richiedente tutte le comunicazioni relative al concorso.
2. Il richiedente può ricorrere allautocertificazione dei requisiti richiesti dalla Tabella A.
3. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
Art. 07 - Istruttoria delle domande (11)
1. Il Comune che ha indetto il bando, o il comune individuato negli accordi o convenzioni previste dallart. 3, commi 2, 3 e 5, procedono alla istruttoria della domanda dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui allart. 9, commi 1 e 2.
2. Il Comune, qualora riscontri che il reddito cui alla lettera f) della tabella A, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio tributario e dagli Uffici finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.
3. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede alladozione della graduatoria provvisoria secondo lordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ai sensi del comma 1. Il termine è aumentato a novanta giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti. La graduatoria provvisoria, con lindicazione dei modi e dei tempi per lopposizione sizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati allestero è data notizia dellavvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nellAlbo pretorio e, per i lavoratori emigrati allestero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al comune di cui al comma 1.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui allart. 8 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.
Art. 08 - Commissione per la formazione della graduatoria (12)
1. Decidono sulle opposizioni e redigono le graduatorie definitive le Commissioni comunali nominate dal sindaco del comune che ha indetto il bando di concorso tra i dirigenti e funzionari della carriera direttiva del comune. Le Commisioni sono presiedute dal dirigente responsabile del settore. È data facoltà ai comuni di integrare, su nomina del sindaco, la Commissione comunale con membri esterni. Anche in questo caso la presidenza della Commissione è affidata al dirigente responsabile del settore. Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo lefficacia e la celerità dei lavori. Il comune assicura il supporto amministrativo e finanziario alla Commissione; i relativi oneri sono a carico del comune.
Art. 09 - Punteggi di selezione delle domande
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.
2. Le condizioni per lattribuzione dei punteggi e le categorie speciali per le quali si prevedono riserve di alloggi sono individuate dallallegata Tabella B.
3. Dopo la formulazione della graduatoria definitiva il Presidente della Commissione trasmette lelenco dei casi in cui sia stato attribuito il punteggio di cui alla tabella B punti b-1.1. (alloggio impropriamente adibito ad abitazione) e punto b-4.1. (assoluta antigienicità dellalloggio), al Comune competente per territorio ed al Prefetto della Provincia, per i provvedimenti di competenza di cui allart. 54 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65º anno di età alla pubblicazione del bando nelle condizioni previste al detto punto della Tabella B), e a-3 (famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45.
5. A favore delle categorie di cui al comma 4 è riservata una aliquota dell80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando lobbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati; detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui allart. 17.
6. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui al comma 4 non assegnati alle suddette categorie, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
7. Nellambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario delle domande delle categorie sociali di cui al comma 4.
8. Le modificazioni della Tabella B sono approvate dal Consiglio regionale in via amministrativa (25) di norma, ogni quattro anni, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, a confermare o modificare le condizioni e i punteggi disciplinati dalla allegata Tabella B.
Art. 10 - Formazione della graduatoria
1. Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui allart. 8:
a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dellopposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per lopposizione;
b) formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.(13)
2. Abrogato.(14)
3. Abrogato.(14)
4. Abrogato.(14)
5. Abrogato.(14)
6. Se il termine di cui al primo comma (15) non è rispettato, la competenza allapprovazione della graduatoria è trasferita al Presidente della Commissione, il quale provvede nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine.
7. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
8. Gli alloggi sono assegnati secondo lordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dallart. 12 della presente legge.
9. La graduatoria definitiva è valida per lassegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra lente proprietario e lassegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22.
Art. 11 - Accertamento del reddito
1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del richiedente del requisito del reddito, di cui alla lettera f) della Tabella A, nonché della relativa determinazione, la Commissione, nel caso di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale ovvero in caso di mancanza della dichiarazione medesima, provvede alla eventuale formale audizione del soggetto interessato, richiede atto notorio giurato del richiedente relativo ai propri redditi e provvede alla obbligatoria segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata dagli elementi comunicati dal Comune ai sensi del precedente art. 7.
2. Qualora entro 30 giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il richiedente è collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al richiedente pervengano successivamente alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata in conseguenza e si procederà alleventuale annullamento dellassegnazione.
Art. 12 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione
1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, da emanare il 1º settembre dellanno di riferimento e indetti con le modalità di cui allart. 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. Decorsi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando, generale o integrativo, al quale ha partecipato, il richiedente è tenuto, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria, a confermare la domanda, a fronte del bando immediatamente successivo, con le procedure e le modalità dallo stesso previste.
4. È facoltà del Comune, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere allaggiornamento delle graduatorie mediante bandi integrativi annuali o infrannuali.
5. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 13 - Assegnazione degli alloggi
1. Lassegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, e tenendo conto della superficie di ciascun alloggio in relazione alla consistenza, a quel momento, del nucleo familiare dellassegnatario, è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente lelenco degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità.
3. Non possono comunque essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, così come definita dalla lettera c) della Tabella A, sia superiore ai seguenti standard abitativi, aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio:
- 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone;
- 65 mq. per nuclei di 3 persone;
- 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre.
4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga ai limiti di cui al presente articolo è ammessa qualora nellintera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standards abitativi indicati. La deroga è altresì ammessa qualora accertate gravi esigenze dei nuclei familiari richiedenti e le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio, non consentano, a giudizio del Sindaco, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione delluso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più gravi connotazioni di bisogno.
5. Salvo particolari funzioni da motivare non possono essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito nella Tabella B.
6. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per lassegnazione, secondo quanto disposto dallart. 14.
7. I Comuni e gli Enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che lassegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dellassegnazione, si applicano le disposizioni di cui allart. 33.
8. Il Sindaco comunica alla Commissione di cui allart. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione provvede dufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. Lannullamento dellassegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 14 - Verifica in sede di assegnazione degli alloggi
1. Prima di provvedere allassegnazione, il Sindaco verifica la permanenza dei requisiti di cui alla Tabella A. Per il requisito reddituale si applica il limite vigente al momento della verifica.
2. Eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti, fra il momento dellapprovazione della graduatoria definitiva e quello dellassegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo alla situazione di grave disagio abitativo di cui alla lett. b1, b2 e b4 della Tabella B. Ove si accerti la mancanza di alcuni dei requisiti o la presenza di una sistemazione abitativa non riconducibile alle condizioni di cui alle lettere b1, b2 e b4 della Tabella B, il Sindaco trasmette la documentazione alla Commissione di cui allart. 8, la quale, nei venti giorni successivi, procede allesclusione del richiedente dalla graduatoria, dandone comunicazione allinteressato, o alla cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni oggettive relative alla nuova sistemazione abitativa. In tal caso la Commissione procederà alle corrispondenti modifiche alla graduatoria, previa effettuazione di nuovo sorteggio, se necessario, tra i richiedenti in condizioni di parità di punteggio.
Art. 15 - Scelta e consegna degli alloggi
1. Esauriti gli adempimenti di cui allart. 14 il Sindaco comunica latto di assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, ed allEnte Gestore degli alloggi.
2. La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nellambito di quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle classi di nucleo familiare, secondo quanto previsto dallart. 13, 3º comma, è compiuta dagli assegnatari, o da persona da essi delegata, secondo lordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
3. In caso di mancanza di presentazione lassegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Ai nuclei familiari con presenza di soggetti, ai quali sia stato riconosciuto il punteggio di cui alla lett. a-4 e a aprile bis della Tab. B, collocati utilmente in graduatoria, deve essere garantita la priorità di scelta, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, degli alloggi collocati al piano terreno, nonché degli alloggi realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dallart. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
5. Gli assegnatari possono rinunciare allalloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi.
6. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco pronuncia la decadenza dellassegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida allinteressato ad accettare lalloggio propostogli.
7. In caso di rinuncia giustificata dal Sindaco, linteressato non perde il diritto allassegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati, o comunque si rendano disponibili.
8. LEnte Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione con lettera raccomandata dellassegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dellalloggio.
9. Lalloggio deve essere stabilmente occupato dallassegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato allestero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal Sindaco a seguito di motivata istanza.
10. Linosservanza dellonere di cui sopra comporta la decadenza dellassegnazione, applicabile anche nel caso in cui sia effettivamente andata a risiedere nellalloggio solo una parte del nucleo familiare assegnatario, salvo giustificati motivi intervenuti successivamente allassegnazione.
11. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione allassegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, è pronunciata dal Sindaco con propria ordinanza secondo le modalità previste dagli artt. 33 e 35 e sentito il parere della Commissione di cui allart. 8, e comporta la risoluzione di diritto del contratto.
12. Una volta emanato il provvedimento in questione, la Commissione provvede ad escludere dalla graduatoria linteressato.
13. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati allestero.
14. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dellassegnatario e di chiunque occupi lalloggio, e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
15. Qualora entro sei mesi dalla data di comunicazione dellEnte Gestore di cui al secondo comma dellart. 13, lEnte Gestore stesso non sia stato messo dal Comune nella condizione di consegnare lalloggio, verrà contabilizzata a carico del Comune, unindennità calcolata ai sensi di commi 2, 3 e 4 dellart. 25.
Art. 16 - Contratto di locazione
1. I contratti di locazione degli alloggi disciplinati dalla presente legge dovranno essere predisposti in conformità al contratto tipo approvato dalla Giunta regionale entro 120 giorni dallentrata in vigore della presente legge.
2. Il rispetto delle norme di legge, di contratto e di regolamento, secondo quanto disposto allart. 31, comma 2, è un obbligo per lassegnatario, la cui violazione, previa diffida dellEnte Gestore, comporta lapplicazione della sanzione pecuniaria di cui allart. 37, comma 2, fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.
Art. 17 - Riserve di alloggi per emergenza abitativa
1. I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta regionale, unaliquota non superiore al 40% degli alloggi da assegnare nel proprio ambito territoriale, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:(16)
- sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per lesecuzione con la forza pubblica;
- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
- pubbliche calamità;
- trasferimento, per motivi di servizio, di appartenenti alle forze dellordine o alle forze armate;
- profughi;
- richiesta di alloggio adeguato per il ricongiungimento familiare da parte di cittadini di Stati non aderenti allUnione Europea, aventi i requisiti previsti dallallegata Tabella A.
2. I destinatari della riserva di cui alle lettere a) ed e) del primo comma, oltre ad essere iscritti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati dufficio in una graduatoria speciale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari delle quote di alloggi riservati.
3. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, sono individuati dal Consiglio Comunale mediante un apposito elenco che verrà trasmesso alla Commissione di cui allart. 8 per la verifica del possesso dei requisiti obbligatori prescritti dallart. 5.
4. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui alla lettera d) del 1° comma del presente articolo, sono individuati mediante bando speciale riservato agli appartenenti alle forze dellordine ed alle forze armate trasferiti, da emanare con le procedure di cui alla presente legge, ed attraverso la formulazione da parte della Commissione di cui allart. 8, di unapposita graduatoria speciale.
5. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui alla lettera f) del 1° comma del presente articolo, sono individuati mediante bando speciale, da emanare con le procedure di cui alla presente legge, ed attraverso la formulazione, da parte della Commissione di cui allart. 8, di unapposita graduatoria speciale.
6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, deve possedere i requisiti richiesti per la permanenza nellalloggio.
7. Sono ammesse sistemazioni provvisorie in alloggi pubblici, per un periodo massimo di due anni, rinnovabili una sola volta, a favore delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) che non abbiano i requisiti obbligatori prescritti dallart. 5.
8. Fatti salvi i programmi di edilizia extraospedaliera e di residenze sociali previste dal PRS, i Comuni possono destinare, previa informazione alla Giunta regionale (17), nellambito della riserva di cui al comma 1, una quota non superiore al 5% di alloggi di edilizia residenziale pubblica al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico o assistenziale, se in possesso dei requisiti per laccesso agli alloggi di erp. Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento del Comune.
9. Gli alloggi di cui al comma 8 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. Ogni due anni il Comune effettua le opportune verifiche e ne comunica lesito alla Giunta regionale ai fini della conferma, revoca o modifica dellautorizzazione.
10. Nel caso in cui gli alloggi di cui al comma 8 non siano di proprietà comunale, una convenzione stipulata dal Comune con lente proprietario determina le modalità di utilizzazione e di manutenzione, la durata e il canone di locazione da corrispondere, calcolato ai sensi della presente legge.
11. Con la legge regionale concernente lorganizzazione e la promozione delle politiche sociali e il conseguente riordino dei servizi socio-assistenziali sono individuate specifiche provvidenze in favore di categorie a rischio e di soggetti svantaggiati (5).
Art. 18 - Variazioni nel nucleo familiare
1. Successivamente alla consegna dellalloggio, ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata allEnte Gestore il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.
2. Per esigenze di assistenza o altri seri motivi familiari, lassegnatario, su autorizzazione preventiva dellEnte proprietario, ha la facoltà di ospitare terze persone, per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile per altri due anni. Se lospitalità si protrae oltre tali termini, lassegnatario è tenuto a corrispondere allEnte Gestore una indennità pari al 25% del canone di locazione in essere.
3. Tale ospitalità temporanea non comporta inserimento nel nucleo familiare ad alcun titolo e conseguentemente non ingenera alcun diritto al subentro nellassegnazione.
4. In caso di decesso del richiedente o dellassegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nellassegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso.
5. La disposizione del quarto comma si applica anche nel caso di abbandono del nucleo familiare da parte del richiedente o dellassegnatario, salva la verifica che labbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici e ferma lapplicazione del comma 7 per i casi ivi previsti.
6. Il subentro avviene secondo lordine di cui al 2° comma dellart. 5, con eventuale cointestazione in caso di soggetti di uguale grado. Per i requisiti temporali di convivenza, con riferimento alla data del decesso, si applicano i seguenti termini:
- 1 anno per i figli;
- 3 anni per gli altri soggetti di cui lart. 5, 2° comma, fatta eccezione per i componenti la coppia.
7. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, o di separazione del convivente more uxorio, dimostrata nelle forme di legge, lEnte Gestore provvede alleventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
8. Al momento della voltura del contratto, lEnte Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nellalloggio.
9. Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari ai sensi del presente articolo è sanzionato a norma degli artt. 34-35.
Titolo 2
NORME PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 19 - Programma di mobilità
1. Al fine della eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni predispongono biennalmente il programma di mobilità dellutenza da effettuarsi attraverso il cambio degli alloggi assegnati, mediante lutilizzazione di quelli di risulta e di unaliquota stabilita dai Comuni interessati fino ad un massimo del 25% di quelli di nuova costruzione. Trascorsi tre mesi, gli alloggi non utilizzati a tal fine saranno assegnati sulla base della graduatoria generale.
2. Per la formazione del programma di mobilità gli Enti Gestori verificano, anche sulla base dei dati dellanagrafe del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica lo stato duso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari. Gli Enti Gestori possono proporre cambi di alloggio direttamente alla Commissione di cui allart. 21.
3. Per la individuazione delle situazioni di disagio abitativo di carattere sociale e per la formazione della graduatoria di cui allarticolo 21, i Comuni, in ambito circondariale se aderenti alle convenzioni di cui allart. 3, comma 2, o singolarmente, pubblicheranno biennalmente un bando di concorso riservato agli assegnatari di E.R.P., secondo lo schema unico predisposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, tenuto conto in particolare:
- della idoneità dellalloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di soggetti di cui alla Tabella B, punto a-4 e a-4-bis, o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;
- della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale;
- della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza;
- dello stato di conservazione individuando le spese necessarie per la messa a norma e per ladeguamento degli standards igienico-sanitari ed eventualmente stabilendo con una convenzione tra assegnatario ed ente proprietario lanticipo delle spese per tali lavori e la restituzione delle somme anticipate in conto canoni di locazione.
Art. 20 - Domande di mobilità
1. Gli assegnatari interessati al programma di mobilità possono presentare domanda per il bando del Comune di residenza o di quello in cui prestano lattività lavorativa, indicando, oltre i motivi del cambio dellalloggio, leventuale zona di preferenza.
2. Gli Enti Gestori forniranno, a richiesta della Commissione per la mobilità di cui allart. 21, le notizie in loro possesso circa la situazione abitativa dei richiedenti e circa lo stato di conservazione e il tipo di impianti igienico-sanitari dellalloggio.
Art. 21 - Commissione per la mobilità
1. Presso ogni Comune è costituita una Commissione per la mobilità presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e composta:
- da 3 rappresentanti del Comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- da 1 rappresentante dellA.T.E.R.;
- da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dellutenza.
2. La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio sulla base delle domande, nonché la graduatoria degli assegnatari che detengono alloggi sottoutilizzati, anche sulla base delle segnalazioni degli Enti Gestori ai sensi dellart. 19.
3. La Commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.
Art. 22 - Gestione della mobilità
1. La gestione della mobilità di cui al presente titolo è affidata al Comune, il quale assume indirizzi da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima:
- dovrà essere favorita la scelta della zona, località o quartiere di residenza da parte dellassegnatario, garantendosi comunque il mantenimento di adeguate condizioni abitative;
- dovrà essere data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute; sarà altresì concessa priorità di cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi;
- non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti di cui alla Tabella A, fatta eccezione per quello di cui alla lett. f), né a coloro che permangano inadempienti alle norme contrattuali.
2. In caso di rifiuto da parte dellassegnatario di trasferirsi in altro alloggio idoneo, a seguito di provvedimento di mobilità adottato nei modi previsti dal presente titolo, gli Enti Gestori delibereranno la revoca delleventuale riduzione del canone goduta dallassegnatario, e lapplicazione della sanzione pecuniaria di cui allart. 37, comma 3.
3. È comunque nei poteri del Sindaco, in caso di grave sottoutilizzazione, con riferimento alla situazione abitativa esistente nel Comune, fare eseguire coattivamente il provvedimento di mobilità, ovvero di dichiarare decaduto lassegnatario inottemperante. La norma di cui al presente comma non si applica ai nuclei familiari al cui interno figurino anziani ultrasessantacinquenni, soggetti di cui alla Tabella B punti a-4 e a-4bis e minori di 14 anni.
4. Sono in ogni caso eseguibili, anche coattivamente, i provvedimenti di mobilità resi necessari a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero.
Titolo 3
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 23 - Utilizzazione del canone di locazione
1. Il canone di locazione degli alloggi indicati allart. 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione degli Enti Gestori, nonché a consentire i versamenti:
- al fondo sociale regionale di cui allart. 29 delle quote previste dal 3° comma dellart. 29 medesimo e dal 2° comma dellart. 39;
- al fondo sociale per ledilizia residenziale pubblica di cui allart. 13 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457, dello 0.50% annuo del valore catastale del patrimonio gestito, esclusi gli alloggi non ricompresi nella gestione speciale di cui allart. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e quelli a canone sociale di cui al successivo art. 25, al netto delle rate dei mutui accesi per la realizzazione e risanamento degli alloggi per ledilizia residenziale pubblica.
2. Eventuali residui di gettito da canoni rispetto alle destinazioni di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui allart. 25 della L. 8-8-1977 n. 513. A tal fine gli Enti Gestori proporranno alla Regione, entro 60 giorni dallapprovazione dei Bilanci Consuntivi, programmi di reinvestimento.
3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente allEnte Gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dallEnte in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14.
Art. 24 - Elementi per la determinazione del canone
1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli i canoni di locazione sono determinati facendo particolare riferimento alla situazione economica ed ai requisiti soggettivi dei componenti i nuclei familiari stessi e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dellalloggio.
2. A tal fine sono individuati i seguenti tipi di canoni per i soggetti di cui ai successivi artt. 25, 26 e 27:
- Canone sociale;
- Canone protetto;
- Canone massimo.
3. I Nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, utilizzano temporaneamente gli alloggi disciplinati dalla presente legge in forza di un atto comunale, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27. È data facoltà ai comuni di disporre a favore dei suddetti nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, su domanda dei medesimi, lassegnazione di un alloggio pubblico ovvero di provvedere ad una sistemazione nellambito delle altre provvidenze comunali finalizzate alla soluzione dei problemi abitativi, previste da leggi statali o regionali. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del comune in relazione alle graduatorie per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e al numero degli alloggi pubblici o privati disponibili per le finalità delledilizia abitativa pubblica. Gli alloggi pubblici utilizzati ai fini del presente articolo devono considerarsi allinterno della percentuale degli alloggi di cui allart. 17.(18)
Art. 25 - Canone sociale. Determinazione
01. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensiona minima INPS, oppure non percettori di reddito, sono tenuti a corrispondere un canone di L. 25.000.(20)
1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore allimporto di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, e assegno del coniuge separato o divorziato, corrispondono un canone sociale pari al 7% del reddito suddetto, calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui allallegata Tabella A lett. f).
2. Il canone di cui al primo comma non può essere superiore allimporto risultante dal prodotto del costo convenzionale a mq. moltiplicato per la superficie dellalloggio calcolata ai sensi dellart. 13 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
3. Il costo convenzionale di cui al comma 2 è calcolato moltiplicando limporto di L. 5.000 per i coefficienti di cui agli artt. 17, 18, 19 e 21 della L. 392/78 anzidetta. Il coefficiente di degrado di cui al comma 4 dellart. 18 della legge 392/78, è determinato nello 0,60 anzichè nello 0,90 per edifici ultimati anteriormente al 1956. A tal fine:
- i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui alla lett. f) dellart. 17 della legge 392/78;
- gli Enti Gestori, con riferimento alle condizioni oggettive degli alloggi, applicano agli stessi i coefficienti, di cui allart. 21 della L. 392/78. Agli alloggi non dotati dellimpianto di riscaldamento non può comunque essere applicato un coefficiente superiore a quello di cui alla lettera b) primo comma dello stesso articolo 21. Lattribuzione agli alloggi dei coefficienti anzidetti potrà essere successivamente variata, a seguito di richiesta e conseguente confronto con i rappresentanti sindacali delegati dalla maggioranza degli assegnatari delledificio interessato.
Ai comuni è data facoltà di individuare zone di degrado specifico in riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie comunali, alle difficoltà di accesso e di agibilità e attribuire a edifici o complessi residenziali di edilizia residenziale pubblica il coefficiente 0,80 in sostituzione del coefficiente previsto dallart. 18, comma 4, della legge 27 luglio 1978, n. 392.(19)
Il costo convenzionale è soggetto a verifica dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale provvede in via amministrativa alle eventuali modifiche.
4. Il canone definito a norma dei precedenti commi 2 e 3 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER o in mancanza, nella misura del 75% della variazione accertata dallISTAT dellindice del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nellanno precedente. Laggiornamento è applicato dagli Enti Gestori a decorrere dal mese di agosto, in modo automatico e senza necessità di preventivo avviso.
5. Abrogato. (21)
Art. 26 - Canone protetto. Determinazione
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, non superiore al limite di assegnazione di cui alla stessa lett. f), corrispondono un canone pari al 12% del reddito complessivo convenzionale.
2. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, non superiore al limite di cui al precedente comma, aumentato del 75%, corrispondono un canone pari al 14% del reddito complessivo convenzionale.
3. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore allimporto calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dellart. 25.
4. Il canone protetto di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a L. 100.000 fatto salvo quanto disposto al comma 3.(22) Detto importo minimo è aggiornato nella misura prevista dallart. 5, comma 7.
Art. 27 - Canone massimo. Determinazione
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, superiore al limite di cui al comma 2 dellart. 26, corrispondono un canone pari al 16% del reddito complessivo convenzionale.
2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dellimporto calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dellart. 25.
3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore a quello calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dellart. 25.
Art. 28 - Accertamento periodico del reddito
1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nellanno precedente.
2. A seguito dellaccertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui laccertamento ha avuto luogo.
3. Qualora lassegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile, si applica, con effetto dalla data di cui al comma precedente, un canone convenzionale sanzionatorio di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dellart. 27; è altresì applicata la procedura di cui allart. 33, nonché la sanzione pecuniaria di cui allart. 37.
4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i termini, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al secondo comma, secondo la effettiva condizione dellassegnatario.
5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, lassegnatario che abbia subito nellanno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione di canone. LEnte Gestore, qualora ricorrano le condizioni per laccoglimento della domanda, provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal 2° mese successivo a quello della richiesta.
Art. 29 - Fondo sociale regionale ERP
1. È istituito presso la Regione Toscana un Fondo sociale destinato:
- ad integrare il canone di locazione in alloggio privato a favore di coloro che, pur avendo i requisiti per laccesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed essendo nelle apposite graduatorie, non hanno potuto accedervi per mancanza di alloggi;
- a supportare finanziariamente i comuni che stipulino accordi con privati per la locazione di alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti per laccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.(23)
2. Il fondo sociale è alimentato da:
- contributi regionali, determinati annualmente con legge di bilancio;
- quota annuale delle entrate dai canoni di locazione nella misura dell1%;
- contributi dei Comuni.
3. Laccesso al Fondo sociale è riservato ai comuni, singoli o convenzionati, anche su base circondariale, a seguito della conclusione di accordi di programma con la Regione Toscana, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi". Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, provvede:
- a determinare le modalità di gestione del Fondo sociale;
- ad accreditare la quota del Fondo sociale di competenza regionale;
- ad individuare i tempi per la conclusione degli accordi di programma.
Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o convenzionati possono accedere al Fondo sociale previo impegno a contribuire per una quota non inferiore ad un terzo dellammontare dellintervento richiesto. (23)
4. Annualmente la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sulla gestione del Fondo sociale.
5. Nei piani regionali di localizzazione e di riparto degli investimenti per la casa sono particolarmente considerati i Comuni che, a norma delle disposizioni vigenti, dispongono agevolazioni nel prelievo di ICI a favore di proprietari di alloggi che stipulano contratti di locazione ad equo canone con soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza degli alloggi medesimi.
Art. 30 - Morosità di pagamento del canone
1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per servizi è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dallassegnazione. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con lassegnatario ai fini di quanto dovuto allEnte Gestore per la conduzione dellalloggio assegnato.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.
3. La morosità del pagamento del canone di locazione comporta lapplicazione di una penale del 15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento. Sul ritardato pagamento del canone ed accessori si applica inoltre linteresse annuo nella misura legale.
4. Non è causa di risoluzione del contratto, né comporta lapplicazione del precedente terzo comma, la morosità dovuta a stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate limpossibilità o la grande difficoltà, accertate dallEnte Gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. In tal caso lEnte Gestore opererà per il recupero dei crediti anche sollecitando lintervento degli enti preposti alla pubblica assistenza.
Titolo 4
DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI E DEI CONDOMINI
Art. 31 - Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni
1. Gli Enti Gestori devono favorire e promuovere lautogestione, da parte dellutenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
- fino al momento delleffettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti Gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;
- per la manutenzione ordinaria sarà accreditata, quadrimestralmente, allautogestione, una somma pari a L. 2.000 mensili per vano convenzionale, aggiornabile con la variazione ISTAT applicata ai canoni di locazione;
- il funzionamento delle autogestioni è disciplinato conformemente al regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, sentiti gli organismi rappresentativi degli utenti e gli organismi di autogestione, ove costituiti.
2. Per gli utenti il rispetto delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dellautogestione ed il pagamento delle relative quote assume la veste di obbligo contrattuale.
Art. 32 - Alloggi in amministrazione condominiale
1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà lamministrazione è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio lEnte Gestore continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno lobbligo di corrispondere allEnte Gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dellEnte Gestore.
2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dellEnte Gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente allamministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
Art. 32-bis - Situazioni di particolare disagio economico (24)
1. In via eccezionale e per tempi definiti, gli enti gestori concorrono al pagamento delle quote per autogestione dei servizi e degli spazi comuni e delle manutenzioni, nonché al pagamento delle spese condominiali, di cui rispettivamente agli articoli 31 e 32, dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di disagio economico, a seguito di parere positivo del comune.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori costituiscono un fondo annuale composto da non più dello 0,25% delle entrate annue dei canoni di locazione. Lerogazione del fondo, su domanda degli interessati, immediatamente inoltrata a cura dellente gestore al comune di riferimento per il parere di cui al comma 1, è disciplinata da apposito atto dellente gestore, da emanarsi entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute a malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare devono essere considerate prioritarie.
Titolo 5
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 33 - Annullamento dellassegnazione
1. Lannullamento dellassegnazione viene disposto con un provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso di:
- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dellassegnazione medesima;
- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata allassegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia allEnte Gestore. I termini suddetti sono raddoppiati per i lavoratori emigrati allestero nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dellalloggio.
3. Il Sindaco pronuncia lannullamento dellassegnazione o dichiara che non sussistono motivi di procedere, entro i successivi trenta giorni sentita la Commissione per lassegnazione. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e viene trasmesso alla Commissione per la cancellazione dalla graduatoria dellinteressato.
4. Lannullamento dellassegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione del diritto del contratto. Lordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore ai sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dellassegnatario o di chiunque occupi lalloggio, e non soggetta a graduazioni o proroghe.
Art. 34 - Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi
1. Il Sindaco del Comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari.
2. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata loccupante senza titolo a rilasciare lalloggio e gli assegna il termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Latto del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non eccedente 30 giorni, costituisce titolo esecutivo e non soggetto a graduazioni o proroghe.
Art. 35 - Decadenza dallassegnazione
1. La decadenza dallassegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora lassegnatario:
- abbia ceduto, in tutto o in parte, lalloggio assegnatogli;
- non abiti stabilmente nellalloggio assegnato o ne muti la destinazione duso;
- abbia adibito lalloggio ad attività illecite;
- abbia perduto i requisiti prescritti per lassegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g),
- della Tabella A, salvo quanto indicato allarticolo 36 per il requisito reddituale;
- abbia rinunciato allalloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
- non abbia occupato stabilmente lalloggio assegnato, entro i termini di cui allart. 15, nono comma.
2. Per laccertamento di tali condizioni lEnte Gestore verifica obbligatoriamente, almeno biennalmente, la posizione degli assegnatari.
3. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per lannullamento dellassegnazione.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il provvedimento di decadenza, la Commissione di cui allart. 8 provvede a cancellare dalla graduatoria lassegnatario.
5. La decadenza dallassegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dellalloggio; il Sindaco può tuttavia concedere un termine, non eccedente i sei mesi, per il rilascio dellalloggio, ove ne ravvisi la necessità Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.
Art. 36 - Superamento del limite di reddito
1. Il Sindaco del Comune territorialmente competente, valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare, nonché la situazione abitativa presente sul territorio, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentativi a livello regionale, potrà pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dellalloggio qualora il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare sia superiore, per due anni consecutivi, a quello di cui alla lettera f) della Tabella A, aumentato del 75%. Per il procedimento di decadenza si applica lart. 33.
Art. 37 - Sanzioni amministrative
1. Lassegnatario che non presenti allEnte Gestore nei termini stabiliti, e comunque non oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale ed anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli artt. 28 e 35, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000.
2. La sanzione pecuniaria di cui allart. 16, comma 2, è stabilita in un minimo di L. 300.000 fino ad un massimo di L. 1.800.000.
3. La sanzione pecuniaria di cui allart. 22, comma 2, è stabilita in un minimo di L. 500.000 fino ad un massimo di L. 3.000.000.
4. Per lapplicazione della sanzione di cui al comma 1 e di quelle di cui agli artt. 16 e 22 si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 12-11-1993, n. 85.
Art. 38 - Relazione della Giunta regionale
1. Ogni due anni la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutare tutti gli effetti della presente legge ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.
Art. 39 - Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dallart. 8, si fa fronte, a decorrere dal 1996, con legge di bilancio utilizzando i fondi che saranno stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1995.
2. Agli oneri di spesa derivanti dallart. 29, secondo comma, lett. b), si fa fronte con la quota parte delle entrate da canoni che gli Enti Pubblici, proprietari di patrimonio edilizio pubblico, dovranno versare al "Fondo sociale regionale", nella misura e con le modalit che saranno stabilite dal Consiglio Regionale.
3. A decorrere dallanno 1996 la legge di bilancio o le leggi di variazione di bilancio dispongono liscrizione delle entrate e delle spese di cui al 2° comma.
Art. 40 - Disposizioni transitorie e finali - Abrogazione della L.R. 4 maggio 1989, n. 25
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la collocazione degli assegnatari nella fascia di reddito di appartenenza, ai fini dellapplicazione del relativo canone di locazione, decorre dal 1° gennaio 1997 (3).
2. Le Commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie, nominate ai sensi della L.R. 4 maggio 1989, n. 25, rimangono in carica fino allapprovazione delle graduatorie definitive dei bandi di concorso in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque non oltre il 30 giugno 1997 (1). Le nuove Commissioni provinciali, le Commissioni circondariali, per i circondari già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate, in sede di prima applicazione, entro la stessa data ed entrano in carica dal 1° luglio 1997 (1). La Commissione metropolitana, quando costituita la città metropolitana, e le Commissioni circondariali, per i circondari istituiti dopo lentrata in vigore della presente legge, sono nominate entro sessanta giorni dalla loro costituzione.
3. Fino allapprovazione delle graduatorie definitive, relative ai nuovi bandi generali, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.
4. I contratti di locazione sono stipulati conformemente al contratto di locazione tipo vigente allentrata in vigore della presente legge, fino alla sua sostituzione o modifica ai sensi dellart. 16, comma 1.
5. Il Regolamento tipo per lautogestione, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dellart. 34, lett. e), della L.R. 4 maggio 1989, n. 25, resta in vigore fino alla sua sostituzione o modifica a seguito di quanto disposto dallart. 31 primo comma, lett. c).
6. La L.R. 4 maggio 1989, n. 25 e successive modificazioni è abrogata.
7. È fatta salva la regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di ERP, occupati senza titolo, ai sensi delle disposizioni contenute nellart. 43, commi 3 e 4 della legge 4 maggio 1989, n. 25 e successive modificazioni.
Tabella A - Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 5, comma 1)
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente allunione europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; (28)
b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati allestero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nellambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato lalloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano allaltro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;(30)
d) 1. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.
Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.(31)
| Componenti del nucleo familiare |
Vani catastali |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 |
| 3 |
4,50 |
| 4 |
5 |
| 5 |
6 |
| 6 e oltre |
7 |
2. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.
3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà. (30)
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui lalloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello massimo stabilito dal Consiglio regionale. Per il reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11 del d.p.r. 917/1986 da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344.(32)
Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui allart. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dallart. 2, comma 14, del DL 23 gennaio 1982, n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in lire tre milioni; la detrazione è elevata a sei milioni per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a sei milioni per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi (29). Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di tre milioni per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.(27)
Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.
g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, lalloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
Tabella B - (art. 9, comma 2) Punteggi di selezione delle domande
Le condizioni per lattribuzione dei punteggi sono le seguenti:
a) condizioni soggettive;
a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al 1° comma lett. f) della Tabella A non superiore allimporto annuo di pensione sociale (4/a) per persona: punti 2;
non superiore allimporto annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;
a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a.4. del presente articolo: punti 1;
a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo revoca dallassegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto : punti 1.
Il punteggio è attribuibile a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:
- superiore a 2/3: punti 1;
- pari al 100%: punti 2;
nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;
a-4bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dellart. 2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509: punti 2;
a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 1;
a-6. canone di locazione riferito allanno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A e da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1;
a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1 (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad unora di percorrenza); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;
a-8, richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1.
a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: punti 3 (26).
b) condizioni oggettive:
b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dellautorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:
b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5 (si intende improprio lalloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: punti 1;
b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dellEnte concedente: punti 3.
I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili;
b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.
La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2 e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
b-2. situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:
- due persone a vano utile: punti 1;
- oltre due persone a vano utile: punti 2;
- oltre tre persone a vano utile: punti 3;
per vano utile si intendono tutti i vani dellalloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.
Le condizioni di punteggio di cui precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;
B-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dellattribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nellalloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dellalloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
punti 4
- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dellart. 10 della presente Legge sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dellart. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dellalloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: punti 1.
Il punteggio di cui al presente comma è attribuito anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dellinizio della procedura di rilascio dellalloggio.
La condizione sub b-3, non è cumulabile con la condizione sub b-1.1.;
b-4.1. assoluta antigienicità dellalloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dallorgano competente dellUSL: punti 2;
b-4.2. antigienicità relativa dellalloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dallorgano competente dellUSL: punti 1.
La condizione di cui al punto b-4.1., non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.
Note
(1) Termine sostituito con L.R. 21 febbraio 1997, n. 13, articolo unico.
(2) Espressione sostituita con L.R. 24 aprile 1997, n. 30, articolo unico.
(3) Termine sostituito con L.R. 24 aprile 1997, n. 30, articolo unico.
(4) V. BU 9 giugno 1997, n. 24, Avviso di rettifica e BU 18 luglio 1997, n. 29, Avviso di rettifica.
(4/a) Espressione sostituita con L.R. 24 aprile 1997, n. 30, articolo unico
(5) Comma aggiunto con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72, art. 29.
(6) V. L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 1.
(7) Comma sostituito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 2.
(8) Frase aggiunta con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 2.
(9) Comma inserito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 2.
(10) Parole sostituite con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 2.
(11) Articolo sostituito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 3.
(12) Articolo sostituito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 4.
(13) Comma sostituito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 5.
(14) Comma abrogato con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 5.
(15) Parole sostituite con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 5.
(16) Frase sostituita con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 6.
(17) Parole sostituite con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 6.
(18) Comma così sostituito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 7.
(19) Frase aggiunta con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 8.
(20) Comma inserito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 9.
(21) Comma abrogato con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 9.
(22) Frase aggiunta con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 9.
(23) Comma sostituito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 10
(24) Articolo inserito con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 11.
(25) Parole inserite con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 11/bis.
(26) Parole sostituite con L.R. 31 luglio 1998, n. 45, art. 11/bis.
(27) Periodo così sostituito con Del. C. 1 luglio 1998, n. 200.
(28) Lettera modificata con Del. C. 10 novembre 1998, n. 345.
(29) Parole sostituite con Del. C. 10 novembre 1998, n. 345.
(30) Lettera sostituita con Del. C. 13 febbraio 2001, n. 47.
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